

71. L'antisemitismo in Italia: i provvedimenti in difesa della
razza.

Da: Gran consiglio del fascismo e leggi fasciste, in U. Caffaz,
Discriminazione e persecuzione degli ebrei nell'Italia fascista,
Consiglio regionale della Toscana, Firenze, 1988.

L'antisemitismo, gi manifestatosi all'interno del fascismo
specialmente fra i giovani, cominci a diffondersi ufficialmente
con la guerra d'Etiopia. Il primo atto pubblico fu il manifesto
della razza, redatto nel luglio del 1938 da un gruppo di studiosi
fascisti, nel quale si legge, fra l'altro, che gli ebrei non
appartengono alla razza italiana. Il primo provvedimento
discriminatorio fu la legge del 5 settembre del 1938, con la quale
vennero espulsi gli ebrei dalle scuole di ogni ordine e grado. Il
7 ottobre dello stesso anno il Gran consiglio del fascismo
pubblic una carta della razza, con la quale chiariva chi doveva
essere considerato ebreo. Segu l'adozione di altre disposizioni:
vennero integrate le norme per l'espulsione degli ebrei dalle
scuole; furono dichiarati fuori legge i matrimoni misti; gli ebrei
vennero allontanati dalle forze armate, dalle industrie, dalle
attivit commerciali e professionali. Riportiamo qui i passi pi
significativi di alcuni di quei provvedimenti.


LA CARTA DELLA RAZZA.
Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista
dell'Impero, dichiara l'attualit urgente dei problemi razziali e
la necessit di una coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo ha
svolto da sedici anni e svolge un'attivit positiva, diretta al
miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana,
miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con
conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti.
Il problema ebraico non  che l'aspetto metropolitano di un
problema di carattere generale.
Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:
a) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi
appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane;
b) il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici -
personale civile e militare - di contrarre matrimonio con donne
straniere di qualsiasi razza;
c) il matrimonio di italiani e italiane con stranieri anche di
razze ariane, dovr avere il preventivo consenso del Ministero
dell'Interno;
d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al
prestigio della razza nei territori dell'Impero.
[...].
Ebrei di cittadinanza italiana.
Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla
razza ebraica, stabilisce quanto segue:
a)  di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;
b)  considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e
da madre di nazionalit straniera;
c)  considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da
un matrimonio misto, professa la religione ebraica;
d) non  considerato di razza ebraica colui che  nato da un
matrimonio misto, qualora professi altra religione all'infuori
della ebraica, alla data del 1 ottobre sedicesimo [1938].     .

PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA NELLA SCUOLA FASCISTA.
(R. D. L. 5 settembre 1938-sedicesimo, n. 1390)
Vittorio Emanuele terzo, per grazia di Dio e per volont della
Nazione Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia,.
visto l'art. 3 n. 2, della legge 31 gennaio 1926-quarto, n. 100;
ritenuta la necessit assoluta ed urgente di dettare disposizioni
per la difesa della razza nella scuola italiana.
[...]
Art. 1 - All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o
parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non
governative ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non
potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano
state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al
presente decreto; n potranno essere ammesse all'assistentato
universitario, n al conseguimento dell'abilitazione alla libera
docenza.
Art. 2 - Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia
riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni
di razza ebraica.

INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO IN UNICO TESTO DELLE NORME GIA
EMANATE PER LA DIFESA DELLA RAZZA NELLA SCUOLA ITALIANA.
(R. D. L. 15 novembre 1938-diciassettesimo, n. 1779)
Art. 1 - A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni
ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni
italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica,
anche se siano state comprese in graduatorie, di concorsi
anteriormente al presente decreto; n possono essere ammesse al
conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.
Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi
agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni
italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari.
Art. 2 - Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di
scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza
ebraica.
Art. 3 - Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private,
frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni
di razza ebraica.
E' tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica
che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e
medie dipendenti dalle Autorit ecclesiastiche.
Art. 4 - Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni
italiani  vietata l'adozione di libri di testo di autori di razza
ebraica.
Il divieto si estende ai libri che siano frutto della
collaborazione di pi autori, uno dei quali sia di razza ebraica;
nonch alle opere che siano commentate o rivedute da persone di
razza ebraica.


PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA ITALIANA.
(R. D. L. 17 novembre 1938-diciassettesimo, n. 1728)
CAPO I.
 PROVVEDIMENTI RELATIVI AI MATRIMONI.
Art. 1 - Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con
persona appartenente ad altra razza  proibito.
Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto  nullo.
[...].
CAPO secondo.
 DEGLI APPARTENENTI ALLA RAZZA EBRAICAl0 -I cittadini di razza
ebraica non possono:
a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori od incapaci
non appartenenti alla razza ebraica;
c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende
dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le
norme dell'art. l del R. decreto-legge 18 novembre 1929-ottavo, n.
2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o pi
persone, n avere di dette aziende la direzione n assumervi
comunque, l'ufficio di amministratore o di sindaco;
d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un
estimo superiore a lire cinquemila;
e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso,
abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati
per i quali non esista l'imponibile, esso sar stabilito sulla
base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione
dell'imposta straordinaria sulla propriet immobiliare di cui al
R. decreto-legge 5 ottobre 1936-quattordicesimo, n. 1743.
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di
concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia,
per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le
norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c),
d), e).
Art. 11 - Il genitore di razza ebraica pu essere privato della
patria potest sui figli che appartengano a religione diversa da
quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una
educazione non rispondente ai loro principi religiosi o ai fini
nazionali.
Art. 12 - Non possono avere alle proprie dipendenze persone
appartenenti alla razza ebraica:
a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne
dipendono o che ne sono controllate;
c) le Amministrazioni delle Province, dei Comuni, delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti,
Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione
diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie,
dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza o dei loro Consorzi;
d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti
e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali
ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di
diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a
vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato
concorra con contributi di carattere continuativo;
f) le Amministrazioni delle Aziende annesse o direttamente
dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che
attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il
raggiungimento dei propri fini, nonch delle societ, il cui
capitale sia costituito, almeno per met del suo importo, con la
partecipazione dello Stato;
g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.
